Art. 1.
(Riconoscimento retroattivo dell'equipollenza del titolo accademico).

      1. Il titolo di specializzazione conseguito dai laureati in medicina e chirurgia iscritti nel periodo tra il 1983 e il 1992 alle scuole di specializzazione istituite presso le università italiane è equipollente a quello conseguito negli altri Stati membri dell'Unione europea nel periodo di vigenza della direttiva 82/76 CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.